Articolo 30
La Giunta Comunale
La Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero sei Assessori, nominati dal Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, con provvedimento immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, all’Assessorato regionale competente.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del Sindaco fino al 2° grado.
Articolo 31
Funzionamento della Giunta Comunale
La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l’ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
E’ presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il vice Sindaco ne assume la presidenza l’Assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche. Il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i responsabili, i rappresentati del comune presso enti, i capi gruppo consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale o delle commissioni e sentirli su specifici argomenti.
Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi. tranne nei casi previsti dalla legge, e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il Sindaco e con l’Assessore anziano.
Articolo 32
Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale
La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai responsabili; esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell’attività propositiva e di impulso:
- predispone gli schemi di regolamento;
- elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell’attività di iniziativa e di raccordo:
- elabora e sottopone al Consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l’attività degli organi di partecipazione e consultivi;
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario del Comune e ai responsabili;
- indica criteri e direttive per l’accesso ai servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
- da direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
Nell’attività di amministrazione:
- adotta le delibere nelle materie indicate dall’Articolo 15 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni non attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari;
- adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto;
- affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per le prestazioni di attività intellettuali;
- approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- approva e propone al Consiglio Comunale le alienazioni, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, norme regolamentari per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- adotta deliberazione per agire o resistere in giudizio come attore o come convenuto nell’interesse del Comune, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
Articolo 33
Gli Assessori
Il Sindaco nomina gli Assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
Gli Assessori prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del Segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali.
Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.
Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al Sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d’atto.
Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del Sindaco, forniscono ai responsabili direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell’Ente, svolgono attività di controllo sull’attuazione degli indirizzi , degli obiettivi, dei programmi affidati ai responsabili.
Le deleghe conferite agli Assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal Sindaco al Consiglio Comunale, al segretario comunale e ai responsabili
Gli Assessori presentano,semestralmente, al Sindaco una relazione sull’andamento degli uffici e dei servizi loro delegati e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici. Tale relazioni vengono trasmesse al Consiglio Comunale in allegato alla relazione semestrale del Sindaco.
Articolo 34
Revoca degli Assessori
Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori.
Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il Consiglio Comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale e all’Assessorato regionale competente.
Articolo 35
Vice Sindaco e Assessore anziano
Il Sindaco nomina vice Sindaco un Assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E’ Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto e dalla legge, il componente della Giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice Sindaco, surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.
Articolo 36
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività.Convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del Segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E’ ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell’A. S. L.. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizione di legge in materia.
Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al Consiglio Comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Articolo 37
Competenze di amministrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell’ente;
b) ha la direzione ed il coordinamento dell’azione politico-amministrativa del Comune;
c) attribuisce e definisce le funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell’articolo 107 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello Statuto e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
e) impartisce direttive al Segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
f) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
i) formula indirizzi, ferme restando le competenze del Consiglio o della Giunta Comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l’indicazione dei punti da inserire all’ordine del giorno
p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Articolo 38
Competenze di vigilanza
Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c) vigila sulla attività degli Assessori, dei responsabili e dei propri collaboratori;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Articolo 39
Competenze di organizzazione
Il Sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario generale ed i responsabili diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le direttive impartite;
b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i responsabili ed il personale alle strutture organizzative;
c) definisce l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell’ente, le esigenze dell’utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il Presidente del Consiglio, i capigruppo, il Segretario e i funzionari interessati, i tempi e l’attività dell’esecutivo con quella del Consiglio Comunale;
Articolo 40
Competenze quale ufficiale del Governo
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone, se del caso, l’autorità governativa competente.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000 n.267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000 n.267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare: agli Assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l’esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Articolo 41
Incarichi e nomine fiduciarie
Il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all’incarico conferito.
Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco
Titolo III
L’ordinamento degli uffici
Organizzazione, personale, procedimento
Articolo 42
Principi generali
L’organizzazione delle strutture e tutta l’attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
· distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
· suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all’utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
· coordinamento dell’azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
· flessibilità organizzativa , sia in relazione ai bisogni dell’utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
· flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l’utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro;
· responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
· valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell’ente
· soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l’informazione e la partecipazione dei cittadini;
· attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
· riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
· rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 43
Funzioni di indirizzo e programmazione
Gli organi di governo dell’Ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione, impartisce, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i responsabili devono attenersi nell’esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l’ attività dell’ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l’impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, e’ attuata dai responsabili, nell’ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte degli organi politici.
La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi
Articolo 44
Principi e criteri organizzativi
L’organizzazione del comune e’ costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l’utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali .
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E’ esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i responsabili delle strutture complesse e dell’ ufficio di staff, sia all’interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell’attività istituzionale del Sindaco e della Giunta.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l’esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della Giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l’aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all’interno delle strutture complesse.
I responsabili, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre, concorrono,con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte, alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i responsabili rispondono della correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.
Articolo 45
Il Segretario del Comune
La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale e’ stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.
Inoltre, il Segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e quelle attribuitigli dal Sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il Segretario, se non è stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali, ne coordina l’attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano in caso di assenza degli stessi per un periodo non superiore a 30 giorni.
Articolo 46
Le funzioni di direttore generale
Ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n.267/2000 il Sindaco può conferire al Segretario del Comune le funzioni di Direttore Generale della struttura organizzativa ovvero procedere a seguito di convenzione con altri Comuni, al fine di raggiungere i 15.000 abitanti previsti dalla legge, nominare per tale ruolo persona esterna fuori dalla dotazione organica dell’Ente a contratto a tempo determinato.
Il direttore generale nelle sue funzioni:
· collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla Giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
· nel rispetto dell’autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai responsabili dei servizi dalla legge e dall’ordinamento degli uffici, sovrintendente alla gestione complessiva dell’ente e coordina l’attività dell’intera struttura perseguendo l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta;
· assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull’andamento della gestione ed propone l’eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
· Coordina e sovrintende alla azione dei responsabili, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
· Definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse;;
· Assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
Articolo 47
Il vice Segretario
L’Ente è dotato di un vice Segretario, nominato dal Sindaco, scelto tra i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente o esterni con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’O.EE.LL., cui compete collaborare con il Segretario del Comune e può sostituirlo, come previsto dalle norme vigenti, in caso di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice Segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Articolo 48
Le posizioni organizzative
Nell’ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l’organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell’azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal CCNL stipulato il 31.03.1999 ( N.O.P.) , il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D , che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
· Funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l’eventuale attribuzione, ai sensi dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.200 n.267 delle funzioni previste dall’art.107 e della gestione del PEG o, in assenza, gli atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse assegnati dall’organo politico;;
· ?Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all’iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
· Attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell’articolo 13 della L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l’incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L’incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del Sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell’ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L’ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell’ambito dell’apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell’incarico; modalità per l’attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Al titolare della posizione organizzativa è attribuita la funzione dirigenziale.
La posizione organizzativa può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall’ordinamento degli uffici
Al titolare di posizione organizzativa compete in particolare :
· proporre i programmi della struttura e verificarne l’attuazione;
· coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
· coordinare la mobilità all’interno della struttura e formulare proposte organizzative
· verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
· individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell’intera struttura ;
· verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
· la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi ;
· la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
· la gestione delle relazioni con le OO.SS., nell’ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
Il titolare di posizione organizzativa è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i titolari di posizione organizzative esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal Sindaco, in modo autonomo nell’ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Articolo 49
Controlli interni
Nell’ambito dell’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
· garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ( controllo di regolarità amministrativa e contabile);
· verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati ( controllo di gestione);
· valutare l’attività e le prestazioni di tutto il personale ( valutazione del personale);
· monitorare e valutare l’attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall’organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti ( valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
· siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
· le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
· siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
· la raccolta dei dati informativo – statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
· le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale
Articolo 50
Procedimento amministrativo
Nell’ambito dell’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto e nell’osservanza dei principi stabiliti dalla L.R. 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazione.
Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile di tutto l’iter procedimentale, ed il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale.
L’unità organizzativa è l’ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l’iniziativa, l’istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all’unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all’unità stessa, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo Statuto, dal Regolamento organizzazione uffici e servizi e CCNL di comparto..
L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare .
Articolo 51
Comunicazione e partecipazione al procedimento
Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l’amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all’albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell’amministrazione Comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Articolo 52
Conclusione del procedimento
Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
L’obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell’iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell’amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 53
Accordi sostitutivi dei provvedimenti
L’amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L’ordinamento dei servizi pubblici
Forme associative, gestione , tariffe
Articolo 54
Servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il Sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al Consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto “costo-ricavo” dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.
Art. 54-bis
Beni comuni
Il Comune riconosce nell’acqua il valore di bene comune insostituibile per la vita e, pertanto, non assimilabile a valore economico commerciale. L’acqua va salvaguardata e sottratta a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.
Il Comune assicura il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali e ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.
Art. 54-ter
Gestione del servizio idrico
Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. La gestione del servizio idrico integrato nonché l’uso e la proprietà
delle reti devono essere pubbliche e di competenza del Comune. Il Comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri Comuni avuto riguardo all’assetto del bacino idrografico di riferimento.
Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologia di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.
Articolo 55
Tariffe dei servizi resi dal comune
Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione per ciascun servizio. All’uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all’utente e l’ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l’immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.
Articolo 56
Gestione in economia
Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce l’organizzazione ed i criteri per assicurare l’economicità e l’efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Articolo 57
Azienda speciale
Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio ai sensi di legge.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal Sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
L’azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l’esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell’ente locale.
Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 58
Istituzione
Per l’espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà le proprie attribuzioni nel rispetto del proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale individua i servizi e:
a) approva il regolamento relativo all’ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell’organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell’istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono nominati dal Sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo Statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Articolo 59
Concessione a terzi
Il Consiglio Comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità Europea in tema di affidamento dell’esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Statuto 3