Articolo 60
Società miste
Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il Consiglio Comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Articolo 61
Convenzioni e Consorzi
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio comunale con l’indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 successive modifiche ed integrazioni. I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
Il Comune, nell’assemblea del Consorzio, è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato ovvero da più componenti, nominati da Sindaco.
L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il Consiglio Comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Assessore.
Articolo 62
Accordi di programma
Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opure, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla Giunta Comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco,prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell’accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell’accordo di programma il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana, o con atto formale del Presidente della provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato.
L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell’accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dal Sindaco, e composto dai rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all’accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L’ordinamento Finanziario e Contabile
Programmazione e gestione del bilancio
Articolo 63
Principi generali
L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell’ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L’ordinamento specifica l’attività dell’ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell’organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall’ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d’incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile
Articolo 64
La programmazione finanziaria
Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La Giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall’Ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente Statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l’U.R.P.
Articolo 65
La programmazione degli investimenti
Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l’organo deliberante, nell’approvare il progetto o il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Articolo 66
Il Patrimonio Comunale
I beni Comunale si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di Giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall’apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto o locazione ovvero in comodato d’uso ad associazioni o enti rappresentative di interessi diffusi..
Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Articolo 67
La gestione del patrimonio
La Giunta Comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l’apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nell’utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L’alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Articolo 69
Il servizio di Tesoreria
Il servizio di tesoreria consiste nell’espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l’apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Articolo 69
Revisione economica e finanziaria
Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria all’Organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni previste dalla legge in materia ed in particolare:
a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull’azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell’ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell’esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo;
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell’ente l’organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio affinché ne informino il Consiglio Comunale.
Articolo 70
Collegio dei revisori
Il Consiglio Comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con tre distinte votazioni, uno per ciascuna delle categorie di professionisti rappresentate, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazione,e dalla legge per i Consiglieri comunali. Per la durata dell’incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l’esercizio della funzione di revisione, l’oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Articolo 71
Controllo di gestione
Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell’azione amministrativa e dell’efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E’ controllo interno, concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa e finalizzato ad orientare l’azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell’esercizio alla verifica dell’andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al Sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, saranno esplicitate nell’apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell’ente .
Articolo 72
Procedure contrattuali
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali , il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente.
La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal Responsabile dell’ufficio interessato per materia con potere di decisione;
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all’albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui, se proposti, decide il Presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile dell’ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il Segretario generale.
Titolo VI
Istituti di Partecipazione
Consultazione, partecipazione, accesso
Articolo 73
Partecipazione popolare
Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini nell’amministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all’esame degli organi comunali;
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l’esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l’utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Articolo 74
Il diritto di udienza
I Cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dal Sindaco, dalla giunta, dal Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell’esercizio del diritto di udienza o per iscritto proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e chiedendo di essere sentito .
L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Articolo 75
Istanze e Petizioni
La partecipazione popolare all’azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l’intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall’apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a) istanze – per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni – per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal Sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l’adozione di specifici provvedimenti, l’organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il Sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a porre la questione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
Articolo 76
Proposte ed iniziative popolari
Un quinto degli elettori, oppure almeno dieci associazioni o comitati iscritti nell’apposito albo comunale possono avanzare proposte articolate per l’adozione di atti amministrativi.
la proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall’apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l’indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l’indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
Il Sindaco trasmette nei venti giorni successivi la proposta all’organo competente, corredata dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria
Tra l’amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
L’iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all’applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Articolo 77
Diritto di accesso e di informazione
Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91e successive modifiche ed integrazioni e dallo specifico regolamento Comunale.
Tutti gli atti dell’amministrazione Comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca .
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Articolo 78
Associazionismo e partecipazione
Il Comune valorizza le autonome forme associative di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell’attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l’azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l’azione amministrativa con l’attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1) sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo;
3) può affidare ad associazioni e a comitati l’organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta;
4) promuove e favorisce le Associazioni e i gruppi aggregativi delle comunità giovanili, incentiva con propri mezzi le loro attività, tutela e riconosce i ruoli propositivi e consultivi in essa.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell’adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell’ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l’iscrizione all’albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello Statuto associativo, di documentazione inerente l’attività svolta dall’associazione nell’anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L’istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell’ambito del territorio Comunale.
Alle associazioni iscritte all’albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la Giunta rende pubblico l’elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Articolo 79
Forme di consultazione
Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo Statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall’apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l’esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all’amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L’apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all’attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal Sindaco o da un suo delegato, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Articolo 80
Referendum
Il referendum consultivo è l’istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l’amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 1/5 dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente o dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 22; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all’adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un Presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del Sindaco, presieduto dal Segretario comunale; da due Consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal Consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell’albo Comunale sorteggiati nell’ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell’eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Articolo 81
Effetti del referendum
I referendum possono avere i seguenti contenuti:
- consultivo, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l’amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l’assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l’indizione del referendum consultivo sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto;
- propositivo, con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l’organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l’attività amministrativa sull’oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L’esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in Consiglio Comunale, che potrà, nell’ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall’esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in Consiglio, i motivi per cui non si uniformano all’avviso degli elettori.
Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, delibera sull’argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l’organo.
Titolo VII
Disposizioni in materia di caccia
Articolo 82
Modalità di esercizio della caccia nel territorio comunale.
Nel territorio del Comune di Mineo è sempre vietata la caccia con l’uso del furetto. Il Comune con apposito regolamento stabilisce le norme e le regole di funzionamento della caccia sul proprio territorio e la creazione di propri corpi di vigilanza, secondo le vigenti norme regionali, nazionali, europee. Il Comune può istituire riserve naturali nell’ambito del proprio territorio.
Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 83
Interpretazione
Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica. Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla Giunta e al Sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al Segretario Comunale l'emanazione di circolari o direttive per l’applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Articolo 84
Rinvio
Lo Statuto Comunale legittima l’attività dell’ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alle norme dell’ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia , all’ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e alle leggi regionali in materia.
Articolo 85
Adozione e adeguamento dei regolamenti
I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale sono adottati entro il termine di un anno dall’entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Articolo 86
Pubblicità dello Statuto
Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E’ inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione
Inoltre copia sarà consegnata ai Consiglieri , ai Responsabili, all’organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all’U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .
Articolo 87
Modifiche allo Statuto.
Le norme dello Statuto Comunale possono essere modificate con le modalità espressamente indicate dalla legge e, comunque, su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
Articolo 88
Entrata in vigore
Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente.
Copia del presente Statuto è trasmessa all’ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia e delle autonomie locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell’interno.
Comune di Mineo
Provincia di Catania
ALLEGATO A)
Il territorio del Comune di Mineo copre una superficie di Ha 24.452 e confina con quello dei Comuni di: Caltagirone, Ramacca, Palagonia, Militello V.C., Vizzini, Grammichele, Licodia Eubea, Aidone e Piazza Armerina come da planimetria 1:100.000 che segue.
Comune di Mineo
Provincia di Catania
ALLEGATO B)
Il gonfalone del Comune di Mineo ha forma rettangolare di colore azzurro con sottostanti frange dorate contenente uno scudo sormontato da una corona a cinque punte e con la scritta “URBS MAENARUM VETUSTISSIMA ED IUCUNDISSIMA” che abbraccia lo scudo: la corona e sormontata dalla scritta “CITTA DI MINEO”. Lo scudo è suddiviso in due parti: quella di sinistra di colore giallo porta l’emblema dell’aquila reale ricamata in oro, quella di destra di colore azzurro raffigura il busto della Patrona di S.Agrippina che si erge al di sopra di una torre merlata, di colore marrone, anch’essa ricamata in oro. Lo stemma riproduce le stesse raffigurazioni e scritte del gonfalone.