Descrizione
ORDINA
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia, ad integrazione dell'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 di pari oggetto;
1. il divieto di cui all'Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
2. l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.